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Incidenti aerei e ferroviari

Incidenti ferroviari

Quando un passeggero è vittima di un sinistro a causa di trasporto pubblico ferroviario derivante in lesioni fisiche o decesso, sempre che si verifichi dopo l’acquisto del corrispondente biglietto di trasporto e all’interno del mezzo di trasporto pubblico o delle rispettive installazioni o stazioni, la vittima o i familiari, in caso di decesso, hanno un diritto al risarcimento del danno.


Quando un passeggero subisce un incidente con conseguenti danni o decesso, a condizione che si verifichi dopo l'acquisto del corrispondente biglietto di trasporto e sia causato all'interno del veicolo di trasporto stesso o nelle sue strutture e/o stazioni, il passeggero infortunato o i suoi familiari, in caso di decesso, hanno il diritto di ricevere un risarcimento.

Il Regio Decreto nº 627/2014 del 18/07/2014 disciplina l'assistenza alle vittime di incidenti ferroviari e alle loro famiglie.

Gli utenti del treno, così come quelli di altri mezzi di trasporto pubblico, oltre ad avere il diritto di ricevere questo risarcimento, che non è soggetto ad alcuna prova di colpa, hanno la possibilità di ricevere un altro compenso molto più alto che è pienamente compatibile con quello precedente, a condizione che vi sia responsabilità a causa di colpevolezza imputabile al conducente o al proprietario del trasporto, amministrazione o meno. Tale risarcimento può anche essere richiesto sia dai feriti che dai familiari di una persona deceduta in un incidente ferroviario.

Questi risarcimenti sono molto più alti di quelli stabiliti dall'assicurazione obbligatoria dei passeggeri e richiedono una perizia medica per una loro migliore valutazione e la garanzia di un pieno risarcimento.

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